Beni strumentali per l’impresa: rimborso IVA se l’opera è destinata all’esercizio dell’attività

Irrilevante, invece, se i costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito

Beni strumentali per l’impresa: rimborso IVA se l’opera è destinata all’esercizio dell’attività

Ai fini del diritto al rimborso dell’IVA corrisposta per l’acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa, è irrilevante se i relativi costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito, per essere al contrario decisivo che si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati ad esaminare il contenzioso tra il Fisco e una società che ha eseguito opere edilizie presso un villaggio turistico da essa gestito ma insistente su terreno concessole in comodato da un terzo proprietario. Una volta erogato il rimborso del credito IVA, con successivo accertamento l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che quel rimborso non avesse fondamento, non essendo comprese le opere in discussione tra i beni ammortizzabili. Nello specifico, l’Agenzia ha ritenuto che gli interventi edilizi realizzati costituivano spese incrementative su beni di terzi, da iscrivere, perciò, alla voce ‘altre immobilizzazioni immateriali’, non separabili né suscettibili di autonoma utilizzabilità. I giudici ribattono osservando che le opere edilizie eseguite per l’adeguamento del villaggio turistico gestito dalla società su terreno di un terzo proprietario sono comunque strumentali e inerenti all’attività economica esercitata dalla società stessa. Esiste pertanto il diritto al rimborso dell’IVA sulle spese sostenute. (Sentenza 27813 del 22 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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