Autorità di regolamentazione del settore postale: possibile imporre agli operatori del mercato un obbligo di contribuzione
Tale onere finanziario può essere imposto in modo uniforme a tutti gli operatori del settore, compresi i fornitori di servizi di corriere espresso, senza distinzione a seconda dei diversi tipi di servizi postali forniti
A fronte dei costi operativi sostenuti dall'autorità di regolamentazione del settore postale, può essere imposto agli operatori del mercato un obbligo di contribuzione, escludendo qualsiasi finanziamento da parte dello Stato. E tale onere finanziario può essere imposto in modo uniforme a tutti gli operatori del settore, compresi i fornitori di servizi di corriere espresso, senza distinzione a seconda dei diversi tipi di servizi postali forniti. Questi i paletti fissati dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame le obiezioni proposte in Italia da operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso a fronte di talune delibere dell'‘Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni’ che li hanno inclusi tra i soggetti tenuti a contribuire ai costi operativi da essa sostenuti quale autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale. In premessa, i giudici chiariscono che uno Stato membro dell’Unione Europea può optare per un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato. Ciò perché la direttiva europea lascia agli Stati la scelta tra un sistema di finanziamento basato esclusivamente sui diritti imposti agli operatori postali, un sistema di finanziamento a carico dei bilanci nazionali o, infine, un sistema misto di cofinanziamento, a condizione che sia garantito che l’autorità disponga delle risorse indispensabili al suo buon funzionamento. Per maggiore chiarezza, poi, i giudici stabiliscono che i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale che possono essere finanziati da un siffatto meccanismo comprendono sia i costi delle loro attività di regolamentazione, relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale, sia i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di tali autorità, sono funzionali all'esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale. In conclusione, i giudici sanciscono che una normativa nazionale può, al fine di garantire all'autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti, imporre, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un contributo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità, senza tener conto dell'intensità delle attività di regolamentazione svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso. L'obbligo imposto deve, però, essere trasparente, accessibile, preciso e univoco, reso pubblico anticipatamente e basato su criteri oggettivi. (Sentenza del 7 settembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)