Atto notificato tramite PEC non iscritta nei pubblici elenchi: l’impugnazione cancella la nullità della notifica

Decisivo il fatto che, alla fine, la notifica abbia raggiunto lo scopo prefissato, come testimoniato dalla costituzione del contribuente

Atto notificato tramite PEC non iscritta nei pubblici elenchi: l’impugnazione cancella la nullità della notifica

L'impugnazione di un atto notificato a mezzo di una Posta Elettronica Certificata non iscritta nei pubblici elenchi sana la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. Questo il paletto fissato dai giudici, tenuto conto che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, si è appurato che , in primo grado, il contribuente si è tempestivamente costituito davanti alla commissione tributaria provinciale, in conseguenza della notifica dell'intimazione di pagamento comunicatagli dall’Agenzia delle Entrate tramite PEC, sviluppando ampie difese in merito (relative alla mancata notifica degli atti presupposti) senza nulla eccepire relativamente alla inesistenza o alla nullità dell'intimazione stessa. (Sentenza del 27 febbraio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)  

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