Appalto boomerang, niente risarcimento per la società costretta al concordato preventivo a causa delle difficoltà nell’esecuzione dei lavori

Esclusa la responsabilità della società che prima ha affidato una complessa opera e poi ne ha reso difficile l’esecuzione

Appalto boomerang, niente risarcimento per la società costretta al concordato preventivo a causa delle difficoltà nell’esecuzione dei lavori

Se l’appalto si rivela un’arma a doppio taglio per il gruppo di imprese che se l’è aggiudicato, tanto da spingere addirittura a fare ricorso al concordato preventivo, non è scontato il risarcimento dalla società che ha prima affidato i lavori e poi si è resa inadempiente, rendendo difficile e insostenibile economicamente l’esecuzione dell’appalto. Nella vicenda specifica presa in esame dai giudici, è stata respinta la richiesta di ristoro economico avanzata dalla società guida del gruppo d’imprese che si era aggiudicata una corposa commessa – per oltre 16.000.000 di euro – senza però riuscire a portare avanti i lavori, a causa dei problemi creati dalla società che aveva deciso di aggiudicare in appalto una grossa opera. In particolare, i giudici sottolineano un che si può escludere, in questa vicenda, che, nel corso del rapporto contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione dell’appalto, la società appaltante potesse prevedere che eventuali propri inadempimenti potessero cagionare una crisi di liquidità alle imprese che avrebbero dovuto effettuare i lavori.

(Trib. Roma, sent. n. 13969/2021)  

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