Accertamento fiscale: possibili le indagini sui conti formalmente intestati a terze persone
Possibile presumere che i conti siano connessi ed inerenti al reddito del contribuente
In tema di accertamento fiscale l'ufficio finanziario è legittimato ed autorizzato a procedere anche attraverso indagini su conti correnti bancari e postali formalmente intestati a terzi o cointestati ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, soprattutto in assenza di idonea prova contraria delle movimentazioni contestate. Questo il principio fissato dai giudici, i quali aggiungono che, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale. Questo ragionamento vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente. Tuttavia, l'ufficio deve esaminare le ragioni del contribuente e provare eventualmente l'inefficacia degli elementi giustificativi da questi addotti a sostegno delle proprie difese, ma, nel contempo, non è obbligato a replicare ulteriormente a quanto prodotto dal contribuente e può semplicemente limitarsi a contestarne la valenza, poiché è rimesso all'organo giudicante la valutazione e la disamina del complessivo materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione dalle parti. (Sentenza dell’11 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)